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Finanziare la sanità pubblica (anche) con capitali privati

Finanziare la sanità pubblica (anche) con capitali privati
Titolo Finanziare la sanità pubblica (anche) con capitali privati
Autori ,
Argomento Diritto Diritto di specifiche giurisdizioni
Editore EDUCatt Università Cattolica
Formato
Formato Libro Libro: Libro in brossura
Pagine 176
Pubblicazione 02/2016
ISBN 9788893351065
 
10,50

L’attenzione sempre crescente nei confronti della tutela della salute costituisce ormai un dato comune dell’esperienza degli ordinamenti giuridici più evoluti nei termini di un valore obiettivo essenziale che appartiene ai principi dello Stato sociale. La predisposizione di forme adeguate di affermazione effettiva di tale valore è a sua volta considerata come un elemento strutturale del Welfare state, con il conseguente impegno degli organi politici di indirizzo rivolto a garantire un sistema diffuso di accesso ai servizi. Nel nostro ordinamento, la realizzazione dell’impianto volto ad assicurare il pieno soddisfacimento del diritto alle prestazioni sanitarie è il frutto di una evoluzione normativa, di cui si ripercorreranno i momenti fondamentali, e che, dopo una prima fase di intervento estremamente limitato, da parte del legislatore, ha trovato attuazione attraverso l’istituzione del Servizio sanitario nazionale (SSN) con la legge n. 833/1978, che è ispirata a principi quali la globalità delle prestazioni, l’universalità dei destinatari e l’uguaglianza di trattamento. In tal modo, il legislatore italiano ha optato per un sistema che garantisse le prestazioni sanitarie quale diritto a ricevere cure pagate in prevalenza con il denaro pubblico. La scelta politica del 1978 è rivolta a dare piena attuazione al dettato costituzionale, e appare dunque utile una breve descrizione di alcuni spunti che si possono ricavare dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale in tema di attuazione del diritto della salute. Nel nostro ordinamento il bene della salute, come è noto, è tutelato espressamente dall’art. 32 Cost., e il giudice delle leggi ha messo in risalto che tale norma lo preveda “non solo come interesse della collettività, ma anche e soprattutto come diritto fondamentale dell’individuo” (Corte Cost., sent. 356\1991) che impone piena ed esaustiva tutela (Corte Cost., sent. 307 e 455 del 1990).
 
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